La liquidazione equitativa del danno da perdita di chance non richiede prova specifica del danno (Cass. civ. Sez. 3 n. 13671 del 11.05.2026)
In tema di responsabilità professionale dell’avvocato, una volta provata l’esistenza del danno e il nesso causale con l’inadempimento, la liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. non è sindacabile in Cassazione, trattandosi di esercizio del potere discrezionale del giudice di merito.