Contratto di distribuzione del gas: forma scritta non derogabile dalla disciplina speciale (Cass. civ. Sez. 1 n. 13521 del 10.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La speciale disciplina del settore del gas naturale non implica una deroga agli artt. 16 e 17 del r.d. n. 2440/1923 in materia di forma dei contratti della pubblica amministrazione. La previsione di un contratto tipo, quale mero modello contrattuale predisposto dall’Autorità, implica la necessità di un atto scritto contenente l’incontro della volontà delle parti su ogni aspetto del rapporto economico. La mancanza della forma scritta determina la nullità di ogni intesa conclusa in forme diverse.
Il Fatto
Un Comune, quale gestore diretto del servizio di distribuzione del gas, otteneva decreto ingiuntivo nei confronti di una società di vendita per il pagamento della quota del servizio relativa ad alcuni anni termici. L’ingiunta proponeva opposizione deducendo la nullità del contratto di distribuzione per mancanza della forma scritta ex artt. 16 e 17 del r.d. n. 2440/1923. Il tribunale accoglieva l’opposizione; la Corte d’appello, però, riformava la sentenza, ritenendo che la normativa speciale di settore, che imponeva condizioni economiche integralmente predeterminate dall’Autorità, derogasse al requisito della forma scritta. La società di vendita ricorreva per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, censurando l’assunto della Corte territoriale circa una presunta deroga alla disciplina generale sulla forma dei contratti pubblici. La Corte ha ricostruito il quadro normativo di cui al d.lgs. n. 164/2000, osservando come l’art. 14 di tale decreto imponga all’Ente locale di affidare il servizio di distribuzione mediante gara e di regolare i rapporti con l’impresa aggiudicataria tramite appositi contratti di servizio, sulla base di un contratto tipo predisposto dall’Autorità (nella specie, la Delibera n. 55/2004). Tale delibera, in quanto atto di livello secondario, non può derogare alle norme di rango primario contenute nel r.d. n. 2440/1923.
La Corte ha precisato che la stessa natura di “modello contrattuale” del contratto tipo lascia spazio alla volontà delle parti, rendendo necessario un accordo scritto che recepisca e integri il contenuto del modello. La fattispecie è stata distinta dai casi in cui la forma scritta è stata ritenuta sussistente per effetto di un’adesione unilaterale a condizioni predeterminate da un provvedimento amministrativo, ipotesi non ricorrente nella specie, non essendo intervenuta una determinazione unilaterale di tutte le condizioni da parte dell’Amministrazione.
La Corte ha infine escluso che la natura di “contratto imposto” o il regime transitorio della distribuzione potessero esentare le parti dall’onere di concludere per iscritto il contratto, richiamando il proprio consolidato orientamento in materia di contratti tra aziende sanitarie ed erogatori privati. L’accoglimento del primo motivo ha determinato l’assorbimento dei restanti motivi di ricorso, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte d’appello in diversa composizione.
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Nota della Redazione
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