La liquidazione equitativa del danno da perdita di chance non richiede prova specifica del danno (Cass. civ. Sez. 3 n. 13671 del 11.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità professionale dell’avvocato per perdita di chance, la prova del danno e del nesso causale tra la condotta negligente e il pregiudizio subito dal cliente è requisito necessario per la configurabilità della responsabilità, ma il giudizio sulla sussistenza di tali elementi, effettuato sulla base di una valutazione probabilistica circa l’esito dell’azione giudiziaria, è riservato al giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità se non nei limiti del vizio di motivazione di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. La violazione dell’art. 2697 c.c. è deducibile solo quando il giudice abbia erroneamente applicato la regola sull’onere della prova; è invece inammissibile la doglianza che mira a contestare la valutazione delle risultanze probatorie. La liquidazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c. non è sindacabile in Cassazione quando la motivazione dia adeguatamente conto dell’uso di tale facoltà, indicando il processo logico-valutativo seguito, e non può ritenersi volta a sopperire a lacune probatorie quando l’esistenza del danno sia stata già accertata.
Il Fatto
Il cliente aveva conferito a un avvocato un mandato professionale per ottenere il risarcimento dei danni subiti dal proprio immobile a causa di infiltrazioni. Il professionista si era reso inadempiente, determinando il rigetto della domanda che, con alto grado di probabilità, sarebbe stata accolta. Il Tribunale, accolto il ricorso ex art. 702-bis c.p.c., aveva dichiarato la risoluzione del contratto per grave inadempimento, condannando il legale alla restituzione dell’acconto e al risarcimento, quantificato in via equitativa in euro 10.000. La Corte d’Appello aveva confermato la decisione. L’avvocato proponeva ricorso per cassazione, censurando la sentenza per violazione degli artt. 1223 e 1226 c.c., in relazione agli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha ritenuto il motivo infondato, se non inammissibile. Ha preliminarmente evidenziato che il ricorrente non aveva contestato l’accertamento dell’inadempimento né la sussistenza del nesso causale tra la condotta negligente e il danno subito dal cliente, consistito nel rigetto di una domanda che sarebbe stata verosimilmente accolta.
La Corte ha ricordato che la responsabilità del professionista presuppone la prova del danno e del nesso causale con la condotta, ma che il giudizio sulla sussistenza di tale nesso, fondato su una valutazione probabilistica circa l’esito dell’azione giudiziaria, costituisce un giudizio di fatto riservato al giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità se non per vizio di motivazione. Ha richiamato l’orientamento consolidato secondo cui la valutazione prognostica dell’esito dell’azione malamente intrapresa o proseguita, pur avendo contenuto tecnico-giuridico, resta una valutazione di fatto, censurabile solo ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Quanto alla dedotta violazione dell’art. 2697 c.c., la Corte ha precisato che essa si configura solo quando il giudice abbia attribuito l‘onere della prova a una parte diversa da quella onerata. Nel caso di specie, la doglianza mirava a contestare la valutazione delle risultanze probatorie, risolvendosi in un surrettizio tentativo di controllo del merito, inammissibile ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. Analogamente, la violazione dell’art. 115 c.p.c. è deducibile solo quando il giudice abbia fondato la decisione su prove non introdotte dalle parti, ipotesi non ricorrente nella fattispecie.
Sulla liquidazione equitativa del danno, la Corte ha ribadito che l’esercizio del potere discrezionale ex art. 1226 c.c. non è sindacabile in sede di legittimità quando la motivazione dia conto del processo logico-valutativo seguito. Nel caso concreto, la Corte d’Appello aveva verificato che l’esistenza del danno da perdita di chance era stata pienamente provata, sia attraverso il verbale dei Vigili del Fuoco, sia mediante il fascicolo del giudizio di merito con foto e perizia di parte, e che la liquidazione equitativa era stata esercitata in funzione riduttiva rispetto alla domanda, proprio per l’impossibilità di una precisa quantificazione.
Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali e declaratoria della sussistenza dei presupposti per il versamento del doppio contributo unificato.
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Nota della Redazione
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