Divieto di prova testimoniale dell’accollo non documentato (Cass. civ. Sez. 3 n. 13458 del 09.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il divieto di prova testimoniale di cui all’art. 2722 c.c. opera quando la prova è volta a dimostrare che un contratto stipulato per iscritto è stato preceduto o accompagnato da pattuizioni aggiuntive o contrastanti, non risultanti dal documento. Tale divieto non opera, invece, laddove la prova testimoniale sia diretta soltanto a fornire elementi idonei a chiarire o interpretare il contenuto del documento negoziale. Ne consegue che è inammissibile la prova per testi finalizzata a dimostrare l’esistenza di un accordo di accollo concluso oralmente in occasione della stipula di una transazione scritta, in quanto tale accordo costituirebbe una pattuizione aggiuntiva non documentata.
Il Fatto
Un professionista conveniva in giudizio il figlio del proprio assistito, chiedendone la condanna al pagamento di circa 78.000 euro, asseritamente dovuti per prestazioni professionali svolte a favore di una società dichiarata fallita. L’attore sosteneva di aver rinunciato al proprio credito insinuato al passivo del fallimento, a fronte dell’impegno del terzo di accollarsi personalmente il debito.
Il Tribunale rigettava la domanda, ritenendo non provato l’accordo di accollo. La Corte d’appello, invece, accoglieva la domanda, basandosi anche su prove testimoniali. Il soccombente proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, incentrato sulla violazione degli artt. 2721-2725 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., ravvisando un errore decisivo nella valutazione delle prove da parte del giudice di merito.
La Suprema Corte ha ribadito il consolidato orientamento secondo cui il divieto di cui all’art. 2722 c.c. di dimostrare con testimoni la conclusione di accordi anteriori o contemporanei ad un contratto scritto opera quando la prova si riferisce alla contrarietà tra ciò che si sostiene essere pattuito e ciò che risulta documentato, ma non quando è diretta solo a chiarire o interpretare il contenuto del documento negoziale. Nel caso di specie, la prova testimoniale era stata utilizzata per dimostrare un patto di accollo personale, non risultante dalla scrittura di transazione del 2013, rappresentando una pattuizione aggiuntiva e non una mera attività interpretativa.
La Corte ha inoltre evidenziato l’illogicità della motivazione della Corte territoriale laddove non aveva valorizzato la circostanza che la transazione era stata stipulata con l’assistenza e su consiglio dei legali del creditore, i quali — consapevoli dei rischi probatori e del principio per cui non si può provare per via testimoniale una pattuizione diversa da quella prevista nel contratto scritto, tanto più quando la forma scritta è prevista ad probationem — avrebbero sicuramente consigliato di documentare l’eventuale accordo di accollo. La Corte ha infine ritenuto non decisivo lo scambio epistolare del 2018, letto nel complesso come espressione di un rapporto conflittuale, dal quale non poteva desumersi la mancata contestazione dell’esistenza dell’accordo.
La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Milano, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità e del sub-procedimento ex art. 373 c.p.c.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 2721 c.c. – Ammissibilità: limiti di valore
- Art. 2722 c.c. – Patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento
- Art. 115 c.p.c. – Disponibilità delle prove
- Art. 116 c.p.c. – Valutazione delle prove
- Art. 373 c.p.c. – Sospensione dell'esecuzione