Mediatore, obbligo di informazione su ipoteca e restituzione della provvigione (Cass. civ. Sez. II n. 9395 del 10.04.2025)
Il mediatore è tenuto a riferire alle parti le circostanze conoscibili con la diligenza propria della sua categoria, comprese le iscrizioni ipotecarie; se l’affare non si conclude per il suo deficit informativo, la provvigione è dovuta in restituzione.