Messa alla prova e poi abbreviato: lo stesso giudice (Corte cost. n. 190/2025)
La decisione. La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sollevate sull’articolo 34, comma 2, del codice di procedura penale. Il giudice che ha ammesso l’imputato alla messa alla prova, dando al fatto una qualificazione giuridica diversa da quella dell’accusa, non diventa per questo incompatibile a decidere poi lo stesso processo nelle forme del…