L’ottemperanza non richiede diffida ed è ammissibile anche senza domanda espressa (TAR Abruzzo n. 29 del 20.01.2026)
È sufficiente la notifica della sentenza munita di attestazione di conformità per radicare il giudizio di ottemperanza, non essendo necessaria né una previa diffida né una espressa richiesta di esecuzione, come chiarito dall’art. 114, comma 1, cod. proc. amm.