L’azione di ottemperanza non richiede diffida né espressa domanda esecutiva (TAR Abruzzo n. 32 del 20.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., l’azione può essere proposta “anche senza previa diffida”, sicché non è necessaria un’espressa domanda volta a ottenere l’esecuzione del provvedimento giurisdizionale: è sufficiente la notifica della sentenza munita di attestazione di conformità. Ne consegue che l’Amministrazione soccombente, decorso inutilmente il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo di cui all’art. 14 del D.L. n. 669/1996 (convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997), non può opporre l’assenza di una previa diffida o di una domanda esecutiva per giustificare la propria inottemperanza. In caso di perdurante inerzia, il giudice nomina sin d’ora un commissario ad acta che provvede in sostituzione dell’Amministrazione inerte, senza che assuma rilievo l’eventuale competenza di altro organo centrale del medesimo Ministero.
Il Fatto
La parte ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Pescara, Sezione Lavoro, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione dell’importo nominale di euro 500,00 mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, quale contributo per la formazione del docente. La sentenza, passata in giudicato, era stata notificata all’Amministrazione in data 26.02.2025.
Non essendo stata data esecuzione al giudicato, la ricorrente proponeva ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR. L’Amministrazione resistente si costituiva in giudizio deducendo l’insussistenza di uno dei presupposti per l’ottemperanza, ovvero l’assenza di una espressa domanda volta a ottenere l’esecuzione del provvedimento giudiziale, essendosi la parte ricorrente limitata a notificare la sentenza “munita di attestazione di conformità”.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente richiamato l’art. 114, comma 1, cod. proc. amm., a norma del quale l’azione per l’ottemperanza può essere proposta “anche senza previa diffida”. Sulla scorta di tale disposizione e della giurisprudenza conforme richiamata, ha ritenuto la deduzione dell’Amministrazione priva di pregio giuridico, evidenziando come non sia necessario notificare all’ente debitore una previa diffida ad adempiere.
Quanto al termine per l’adempimento, la sentenza ha confermato l’orientamento secondo cui l’art. 14 del D.L. n. 669/1996 – che fissa in centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo il termine per completare le procedure di esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro – si applica al giudizio di ottemperanza con i necessari adattamenti. In particolare, ai sensi dell’art. 115, comma 3, cod. proc. amm., non è necessaria l’apposizione della formula esecutiva ai fini del giudizio di ottemperanza.
Il Collegio ha inoltre precisato che l’organo intimato non può giustificare la propria inottemperanza facendo valere la competenza di altro organo centrale del medesimo Ministero, atteso che il responsabile del procedimento adotta il provvedimento finale o trasmette gli atti all’organo competente ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. e), legge n. 241/1990.
Alla luce di tali argomentazioni, il ricorso è stato accolto, disponendo che il Ministero proceda all’esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario mediante accredito delle somme sulla carta elettronica del docente entro il termine di sessanta giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza, con nomina sin d’ora del Prefetto pro tempore di Pescara quale commissario ad acta in caso di perdurante inerzia, e condanna alle spese di lite distratte in favore del difensore antistatario. Non sussistendo i presupposti, non è stata disposta la condanna alle penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. Il Collegio ha infine disposto la trasmissione del fascicolo alla Procura regionale della Corte dei conti per gli accertamenti di competenza in considerazione dei profili di danno erariale potenzialmente connessi alla vicenda.
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Nota della Redazione
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