Cessazione della materia del contendere in ottemperanza per esecuzione tardiva del giudicato (TAR Puglia n. 1092 del 20.07.2026)
Il TAR dichiara la cessazione della materia del contendere nel giudizio di ottemperanza se l’amministrazione dimostra di aver eseguito il giudicato, ancorché tardivamente, prima della notifica del ricorso; le spese possono essere compensate in ragione del ritardo nell’adempimento.