Sospensione idrica consortile e atti non provvedimentali: difetto di giurisdizione del giudice amministrativo (TAR Puglia n. 32 del 09.01.2026)
Il TAR dichiara inammissibile il ricorso di Ismea per difetto assoluto di giurisdizione, non avendo le note consortili natura provvedimentale, e per tardività dell’impugnazione del regolamento irriguo, pubblicato nel 2014 e conoscibile già dal 2021.