Il silenzio sull’istanza di occupazione di suolo pubblico per cartello pubblicitario va sanzionato anche in assenza di silenzio-assenso (TAR Puglia n. 468 del 15.04.2026)
Il TAR Puglia accoglie il ricorso avverso il silenzio serbato dal Comune sull’istanza di occupazione di suolo pubblico per l’installazione di un cartello pubblicitario, ribadendo l’obbligo dell’amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro il termine di trenta giorni, esclusa l’operatività del silenzio-assenso in materia di interessi sensibili quali la sicurezza stradale e la compatibilità ambientale.