Fotovoltaico a terra: il diniego comunale regge in sede cautelare se il danno non è grave né irreparabile (TAR Puglia n. 158 del 17.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di esame dell’istanza cautelare, la domanda di sospensione di un provvedimento di diniego di una procedura abilitativa semplificata (P.A.S.) per la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra deve essere respinta quando il pregiudizio allegato, di natura esclusivamente patrimoniale, non presenti i requisiti della gravità e della irreparabilità. A tal fine, non è sufficiente un generico riferimento alla frustrazione degli investimenti già effettuati per la progettazione e lo sviluppo dell’iniziativa, né può supplirsi alla mancata allegazione con una mera prospettazione di danno. La valutazione circa il fumus boni iuris, in presenza di censure articolate che richiedono un approfondimento in sede di merito, può essere recessiva rispetto al mancato assolvimento dell’onere probatorio sul periculum in mora.
Il Fatto
La società ricorrente, proprietaria o comunque avente causa sui terreni interessati, aveva presentato al Comune di Giovinazzo una P.A.S. per la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra. L’amministrazione comunale, all’esito del procedimento, aveva adottato un provvedimento di diniego definitivo ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, riscontrando le osservazioni presentate dalla società e richiamando, a fondamento del rigetto, un parere della Soprintendenza e una nota della Regione Puglia.
Avverso tale diniego e gli atti presupposti, la società proponeva ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, chiedendo, in via incidentale, la concessione di misure cautelari ai sensi dell’art. 55 c.p.a. Si costituivano il Comune di Giovinazzo, il Ministero della cultura e la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Bari.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato che le plurime censure formulate dalla ricorrente, ad un sommario esame proprio della fase cautelare, richiedono un più approfondito vaglio nella sede di merito. Tale circostanza, seppure rilevante ai fini del fumus boni iuris, non è stata ritenuta di per sé sufficiente ad accogliere l’istanza.
Il Tribunale ha infatti incentrato la propria decisione sul profilo del periculum in mora, richiamando i criteri di cui all’art. 55 c.p.a., che subordina la concessione della misura cautelare alla sussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile, non altrimenti ovviabile nelle more del giudizio di merito.
Ad avviso del Collegio, il pregiudizio paventato dalla società ricorrente aveva carattere prettamente patrimoniale e non risultava connotato dai necessari requisiti. In particolare, è stata rilevata l’omessa puntuale allegazione e quantificazione delle possibili conseguenze economiche connesse alla sola eventuale risoluzione del contratto preliminare stipulato per l’acquisizione della piena disponibilità delle aree su cui doveva sorgere l’impianto.
Il riferimento alla “frustrazione degli investimenti già eseguiti per la progettazione e lo sviluppo” è stato giudicato mero e insufficiente, non essendo suffragato da sicuri elementi di giudizio che potessero supportare la pretesa di parte. In altri termini, la ricorrente non ha assolto all’onere di dimostrare l’attualità e la consistenza del danno che sarebbe derivato dall’esecuzione del provvedimento impugnato.
Alla luce di tali motivazioni, il TAR ha respinto l’istanza cautelare, pur fissando sin d’ora l’udienza pubblica per la discussione nel merito del ricorso all’esito della quale le censure potranno essere compiutamente valutate. Le spese della fase incidentale sono state compensate.
Nota della Redazione
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