Il ne bis in idem preclude la riproposizione di domanda restitutoria già decisa (TAR Puglia n. 716 del 09.06.2026)
È inammissibile per violazione del ne bis in idem la domanda con cui la società ricorrente ripropone una pretesa restitutoria già esaminata e definita dal giudice amministrativo, non potendo la mera variazione della prospettazione giuridica eludere il giudicato.