Cessazione della materia del contendere per annullamento in autotutela degli atti impugnati (TAR Puglia n. 723 del 11.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’annullamento in autotutela degli atti amministrativi impugnati, intervenuto nel corso del giudizio, determina la cessazione della materia del contendere, poiché la pretesa sostanziale del ricorrente risulta integralmente soddisfatta dall’Amministrazione. In tale evenienza, il giudice dichiara l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., senza necessità di esaminare nel merito i motivi di ricorso, e può disporre la compensazione delle spese di lite ove sussistano giusti motivi.
Il Fatto
Una società, aggiudicataria di un avviso d’asta per la concessione novennale di un’area comunale da adibire a struttura multifunzionale sportiva, vedeva revocata l’aggiudicazione dal Comune. A seguito dell’annullamento giurisdizionale della prima revoca, l’Amministrazione avviava un nuovo procedimento, conclusosi con un ulteriore provvedimento di revoca dell’aggiudicazione e dell’avviso d’asta. La società proponeva ricorso avverso tali atti, deducendo vizi di violazione di legge ed eccesso di potere.
Nel corso del giudizio, il Comune rappresentava di aver annullato in autotutela, con successive determinazioni, la determina dirigenziale e il provvedimento di revoca impugnati, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha rilevato che l’Amministrazione, attraverso l’annullamento in autotutela degli atti gravati, ha integralmente rimosso gli effetti dei provvedimenti impugnati, satisfacendo così la pretesa sostanziale della ricorrente. Tale circostanza sopravvenuta priva la società di ogni residuo interesse alla coltivazione del giudizio.
Il Collegio ha quindi dato atto della cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., non essendo necessario procedere all’esame dei motivi di ricorso nel merito.
Quanto alle spese di lite, il Tribunale ne ha disposto la compensazione, ravvisando l’esistenza di giusti motivi, in ragione della peculiarità della vicenda e della condotta procedimentale dell’Amministrazione, che aveva inizialmente adottato atti poi rimoschi in autotutela.
Nota della Redazione
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