Compenso dell’ausiliario del giudice liquidato in egual misura tra le parti ex art. 83 d.P.R. n. 115/2002 (TAR Puglia, decreto collegiale n. 722, depositato l’11.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 83 del d.P.R. n. 115/2002 rimette all’autorità giudiziaria la liquidazione dell’onorario e delle spese dovuti all’ausiliario del giudice nominato nel corso del giudizio. Il riconoscimento del compenso, parametrato all’impegno professionale effettivamente profuso e alla natura della controversia, prescinde dall’esito del giudizio, atteso che la prestazione dell’ausiliario è resa a servizio della funzione giurisdizionale. La liquidazione, disposta con decreto separato, segue la regola della soccombenza e può essere posta a carico di tutte le parti costituite in parti uguali, quando la sentenza che definisce il giudizio abbia disposto la compensazione delle spese e individuato i soggetti obbligati.

Il Fatto

La controversia, definita con sentenza pubblicata il 4 giugno 2026, aveva ad oggetto l’impugnazione del diniego di rilascio del permesso di costruire in sanatoria e della connessa ordinanza di demolizione e di ripristino dello stato dei luoghi adottati dal Comune di Ruvo di Puglia. Nel corso del giudizio era stato nominato un organo verificatore, nella persona di un ingegnere dirigente del IV Settore del Comune, con il compito di accertare i presupposti di fatto della domanda di sanatoria.

La sentenza n. 676 del 2026 aveva compensato le spese tra le parti, ponendo il compenso del verificatore a carico di entrambe in parti uguali, da liquidarsi con separato decreto. L’ausiliario ha quindi presentato istanza di liquidazione per l’attività svolta.

La Motivazione del Tribunale

Il TAR Puglia ha richiamato l’art. 83 del d.P.R. n. 115/2002, che attribuisce all’autorità giudiziaria il potere di liquidare l’onorario e le spese spettanti all’ausiliario, tenuto conto dell’impegno professionale richiesto dalla prestazione.

Il Collegio ha considerato la natura tecnica delle questioni trattate e l’attività istruttoria svolta dal verificatore, ritenendo congrua la somma richiesta, pari a euro 2.689,98 per compenso, oltre euro 30,00 per spese. La determinazione è stata assunta in coerenza con quanto già statuito nella sentenza definitiva, che aveva individuato le parti obbligate alla corresponsione in misura paritaria.

Il Tribunale ha pertanto liquidato il compenso a carico di tutte le parti costituite in egual misura, disponendo il deposito del provvedimento presso la Segreteria della Sezione per la comunicazione alla parte istante.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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