Assegnazione temporanea ex art. 42-bis D.Lgs. n. 151/2001: prende atto dell’esecuzione dell’ordinanza cautelare e rigetta istanza di ulteriore riesame (TAR Puglia n. 361 del 23.07.2026)
Il TAR Puglia, preso atto dell’avvenuta esecuzione dell’ordinanza cautelare da parte dell’Amministrazione, rigetta l’istanza di un ulteriore riesame dell’assegnazione temporanea, ritenendo satisfattiva la nuova sede assegnata al ricorrente e non ipotizzabile un secondo intervento in tal senso.