La verifica del superamento dell’orario medio di lavoro deve rispettare il periodo di riferimento contrattuale di 12 mesi (TAR Puglia n. 380 del 08.07.2026)
L’accertamento del superamento dell’orario massimo medio di lavoro deve essere commisurato al periodo di riferimento (12 mesi) previsto dalla contrattazione collettiva applicata; è illegittimo il provvedimento ispettivo che assume come base un dato trimestrale.