Il difetto di giurisdizione esclude il periculum per la domanda sull’accollo della spesa sanitaria (TAR Puglia n. 386 del 08.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda cautelare volta a contestare esclusivamente l’accollo della spesa di una prestazione sanitaria, il cui an sia riconosciuto come spettante, non integra il requisito del periculum in mora. Non risulta, infatti, conferente il pregiudizio riguardante la necessità di una congrua assistenza per il paziente, non impedita dall’atto impugnato. La prospettata questione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, non prima facie destituita di fondamento, induce a ritenere non ravvisabile il periculum nella materia in contesa, ove non sia stata allegata e dimostrata l’effettiva impossibilità di sostenere gli oneri economici della prestazione.
Il Fatto
L’amministratore di sostegno di un soggetto affetto da gravi patologie, ricoverato presso una R.S.A., impugnava la nota con cui l’ASL aveva rigettato la domanda di assegnazione di un operatore con rapporto 1:1 a carico del Servizio Sanitario Regionale. L’Azienda qualificava la prestazione richiesta come prestazione sociale, ritenendone i costi addebitabili all’Amministrazione comunale o all’assistito. Il ricorrente chiedeva l’annullamento dell’atto e la sospensione cautelare della sua efficacia.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente rilevato la fondatezza solo prima facie dell’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall’ASL. Ha osservato che, nella sede cautelare, non risultava in contestazione l’an della prestazione richiesta, essendo questa riconosciuta come spettante a prescindere dalla qualificazione operata dall’Azienda resistente. L’unico oggetto del contendere era, quindi, l’accollo della relativa spesa, questione che non appare devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo.
Alla luce di tale ricostruzione, il Collegio ha escluso la sussistenza del requisito del periculum in mora. Il pregiudizio dedotto dal ricorrente, concernente la necessità di garantire una congrua assistenza al paziente, non risultava conferente, poiché tale assistenza non era impedita dall’atto gravato. La prestazione, infatti, era comunque erogabile, restando unicamente da determinare il soggetto tenuto a sostenerne i costi.
Inoltre, la parte istante non aveva allegato né dimostrato l’effettiva impossibilità di sostenere direttamente gli oneri economici dell’ulteriore prestazione oggetto di discussione. Tale mancata dimostrazione ha ulteriormente corroborato il giudizio negativo sulla sussistenza del requisito cautelare, rendendo non accoglibile l’istanza incidentale.
Il Tribunale ha, pertanto, rigettato l’istanza cautelare, compensando integralmente le spese di lite della fase, e ha disposto la trasmissione degli atti alla pertinente fase di merito per gli approfondimenti del caso.
Nota della Redazione
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