Rimozione rifiuti: obbligo del fallimento anche su aree di terzi (Cons. Stato n. 1 del 2026)
La curatela fallimentare è obbligata alla rimozione dei rifiuti abbandonati dall’imprenditore fallito anche su aree di proprietà di terzi, quando questi ne abbia acquisito la detenzione in forza di un titolo contrattuale.