Modifiche all’albo dei CTU: parere favorevole solo per le integrazioni vincolate (Cons. Stato n. 1226 del 10.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il riesercizio del potere regolamentare conferito dalla legge è sempre ammesso in presenza di condizioni che determinino la necessità di un intervento “manutentivo” di un regolamento, anche a distanza di tempo. Il concerto ministeriale costituisce atto di livello politico “personale” del Ministro, che deve essere espresso direttamente o da un organo di staff per espressa delega di firma, dovendo comunque riferirsi al Ministro e non genericamente all’amministrazione; la formula “d’ordine” o di mero assenso formale non è adeguata. La consultazione costituisce modalità essenziale del processo decisionale e non può essere confusa con l’ordinario confronto tra uffici o surrogata dall’acquisizione di letteratura tecnica; nel caso di specie, solo una consultazione aperta può soddisfare l’esigenza di un adeguato supporto informativo. La mancanza di una consultazione aperta non impedisce l’intervento immediato per le modifiche vincolate, quali l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato e l’adeguamento a norme primarie di tutela delle minoranze linguistiche, che devono essere scisse dalle altre integrazioni da demandare a un successivo e completo iter istruttorio.
Il Fatto
Il Ministero della giustizia ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sullo schema di decreto ministeriale, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e delle imprese e del made in Italy, recante modifiche al d.m. 4 agosto 2023, n. 109, che disciplina l’albo dei consulenti tecnici di ufficio. Lo schema, composto da due articoli, si propone di sostituire integralmente l’allegato A del predetto regolamento, contenente le categorie dell’albo e i settori di specializzazione. Le criticità applicative emerse hanno reso necessario integrare talune categorie professionali (quali la professione sanitaria infermieristica e ostetrica, i periti assicurativi, i massofisioterapisti e i pedagogisti) e i settori di specializzazione, nonché dare attuazione a una sentenza del TAR Lazio e adeguare l’albo alla legge sulle minoranze linguistiche storiche, oltre ad allineare i settori dei mediatori interculturali a quelli di interpreti e traduttori.
La Motivazione della Corte
La Sezione consultiva ha rilevato che la base legale dell’intervento è idonea, riconoscendo l’ammissibilità del riesercizio del potere regolamentare per finalità “manutentive”. Ha poi richiamato il proprio orientamento sulla rilevanza non formale del concerto, evidenziando che la manifestazione del concerto espressa “d’ordine del Ministro” dal Capo di gabinetto non risulta adeguata, così come la formula che riferisce il concerto all’amministrazione anziché al Ministro. Ha suggerito di acquisire il concerto direttamente dal Ministro competente o da organo di staff con espressa delega di firma, evitando che il decreto assuma i tratti equivoci di un decreto interministeriale, come richiesto dall’art. 17, comma 3, legge n. 400/1988.
In merito all’istruttoria, la Sezione ha sottolineato che la consultazione è uno strumento essenziale per la qualità della regolazione, non surrogabile da interlocuzioni tecniche con uffici interni dell’amministrazione. Nel caso di specie, la consultazione è stata svolta in modalità ristretta solo nei confronti di talune categorie professionali, senza che risultasse il coinvolgimento dei destinatari diretti e indiretti dell’intervento, come i magistrati, le parti del processo civile e le comunità linguistiche. Tale debolezza metodologica rende l’istruttoria incompleta e potrebbe favorire iniziative contenziose da parte di categorie escluse.
La Sezione ha pertanto distinto le modifiche: ha escluso che l’assenza di una consultazione aperta possa pregiudicare l’intervento immediato per le modifiche vincolate e dovute, ossia quelle che danno esecuzione alla sentenza TAR Lazio n. 12854/2024 (riconoscendo la multidisciplinarietà delle specializzazioni medico-legali) e quelle che adeguano l’albo alla legge n. 482/1999 sulle minoranze linguistiche storiche. Ha invece espresso parere non favorevole per le altre integrazioni, richiedendo la redazione di un secondo schema di decreto basato su una nuova istruttoria, una consultazione aperta e una nuova relazione AIR, valorizzando lo strumento del monitoraggio previsto dall’art. 11 del d.m. n. 109/2023.
In definitiva, la Sezione ha reso parere favorevole nei limiti e alle condizioni indicate, richiedendo inoltre di semplificare il titolo, inserire i considerato nel preambolo e sottoporre lo schema al controllo preventivo della Corte dei conti ai sensi dell’art. 17, comma 4, legge n. 400/1988.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale.
Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali,
mettiamo a disposizione anche il testo integrale.