La prova della cessione in blocco non può fondarsi sul solo estratto della Gazzetta Ufficiale (Cass. civ. Sez. 3 n. 8853 del 08.04.2026)
In caso di cessione di crediti in blocco, se il debitore ceduto contesta l’esistenza dei contratti, l’avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale non è prova sufficiente, ma solo indizio che richiede un accertamento fattuale complessivo.