Inammissibile il ricorso per cassazione avverso la decisione conforme ai precedenti sulla garanzia fideiussoria nel preliminare (Cass. civ. Sez. 3 n. 8851 del 08.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La garanzia fideiussoria rilasciata ai sensi dell’art. 3, d.lgs. n. 122/2005 copre le somme versate dal promissario acquirente solo quando, al momento della manifestazione della situazione di crisi del promittente alienante, sussista ancora il vincolo contrattuale del contratto preliminare. Ove il contratto si sia già risolto prima dell’instaurarsi della situazione di crisi, la garanzia non è operante. Il ricorso per cassazione che si limiti a contestare tale principio, già affermato dalle pronunce di legittimità a sezioni semplici e privo di argomenti idonei a indurre la Corte a mutare orientamento, è inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c.
Il Fatto
Il promissario acquirente di un immobile, avendo versato parte del prezzo, era escusso la compagnia assicuratrice in forza di una polizza fideiussoria stipulata per garantire la restituzione di quanto versato in caso di inadempimento e di situazioni di crisi della società costruttrice. Ottenuto decreto ingiuntivo, la società assicuratrice proponeva opposizione. Il Tribunale rigettava l’opposizione, ma la Corte d’appello, accogliendo il gravame della compagnia, condannava il promissario acquirente a restituire quanto ricevuto, rilevando che il contratto preliminare si era risolto prima della dichiarazione di fallimento della società costruttrice.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione rileva che il ricorrente, con un unico motivo, aveva denunciato la violazione dell’art. 3, commi 1, 2, 3 e 7, d.lgs. n. 122/2005, sostenendo la necessità di esigere l’esistenza del contratto preliminare al momento della manifestazione della situazione di crisi quale condizione di validità ed efficacia della garanzia fideiussoria.
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile. La Corte osserva che la sentenza impugnata aveva fatto corretta applicazione dei propri precedenti specifici in materia, richiamati dalla corte territoriale, e che il ricorrente non aveva proposto argomenti idonei a indurre la Suprema Corte a mutare il proprio orientamento.
Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c., con compensazione delle spese del giudizio di legittimità e doppio contributo unificato a carico del ricorrente.
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Nota della Redazione
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