Illegittima pronuncia nel merito da parte della Corte d’appello nella procedura-filtro ex art. 348-bis c.p.c.: l’ordinanza che decide l’eccezione assorbente difetta dei vizi propri impugnabili e va cassata con rinvio (Cass. civ. Sez. 1 n. 8545 del 06.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza di inammissibilità dell’appello resa ex art. 348-ter c.p.c. è ricorribile per cassazione, ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost., limitatamente ai vizi suoi propri, costituenti violazioni della legge processuale, e non anche per errores in iudicando o vizi di motivazione, salvo il caso della motivazione mancante sotto l’aspetto materiale e grafico, apparente, perplessa od obiettivamente incomprensibile. Il giudice del filtro, pur avendo rilevato l’omessa decisione di un’eccezione da parte del Tribunale, non può pronunciarsi nel merito di essa in luogo del primo giudice, poiché l’ordinanza di inammissibilità è impugnabile solo per i vizi propri di natura processuale. La decisione nel merito dell’eccezione assorbente da parte della Corte territoriale integra la violazione delle specifiche previsioni di cui agli artt. 348-bis, comma 2, e 348-ter, commi 1 e 2, c.p.c. e determina la cassazione dell’ordinanza con rinvio, restando assorbiti gli altri motivi.
Il Fatto
La ricorrente aveva proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Velletri, con il quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di € 221.441,76, in qualità di garante dell’esposizione debitoria di una società verso un istituto di credito. Il Tribunale respingeva l’opposizione, qualificando la garanzia prestata come contratto autonomo di garanzia, incompatibile con il principio di accessorietà proprio della fideiussione e tale da precludere ai garanti di sollevare eccezioni prima dell’adempimento. La Corte d’appello di Roma, adita dalla soccombente, dichiarava l’inammissibilità dell’appello ex art. 348-bis e 348-ter c.p.c., ritenendo il gravame privo di ragionevoli probabilità di accoglimento.
La Motivazione della Corte
La ricorrente censurava l’ordinanza di inammissibilità, assumendo che la Corte territoriale, pur avendo rilevato l’omessa pronuncia del Tribunale sull’eccezione di prescrizione, aveva deciso nel merito tale eccezione, sostituendosi al primo giudice. La Cassazione, esaminando il primo motivo di ricorso, ha affermato che l’ordinanza resa ex art. 348-ter c.p.c. è impugnabile per cassazione ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost., ma solo per i vizi propri di natura processuale, quali l’inosservanza delle specifiche previsioni di cui agli artt. 348-bis e 348-ter c.p.c., mentre non sono deducibili né gli errores in iudicando né i vizi di motivazione, salvo il caso della motivazione apparente o perplessa.
Nel caso di specie, la Corte territoriale, accertata l’omessa decisione dell’eccezione di prescrizione da parte del Tribunale, aveva pronunciato nel merito, affermando che il credito non era esigibile prima della chiusura del conto corrente e che, quindi, la prescrizione non era maturata. Così facendo, il giudice del filtro ha violato i limiti del proprio potere decisorio, poiché l’ordinanza di inammissibilità può essere censurata solo per i vizi propri di carattere processuale, mentre la decisione nel merito dell’eccezione avrebbe potuto essere assunta solo con la sentenza, impugnabile in Cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c.
La Corte ha precisato che la pronuncia del giudice del filtro sull’eccezione di merito priva la parte della possibilità di impugnare tale decisione, potendo il ricorrente indirizzare il ricorso per cassazione solo nei confronti della decisione di primo grado. Ha, quindi, cassato l’ordinanza impugnata, con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, restando assorbiti gli altri motivi di ricorso, in quanto attinenti al giudizio prognostico sulla fondatezza dell’appello che, per quanto esposto, è mancato.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.