Il vizio di motivazione non salva la censura che non si confronta con la ratio decidendi (Cass. civ. Sez. 3 n. 8843 del 08.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la censura che non si confronti con la ratio decidendi della pronuncia impugnata, limitandosi a prospettare una ricostruzione alternativa degli esiti interpretativi delle clausole negoziali. Il sindacato di legittimità sull’interpretazione del contratto non può risolversi in una rivalutazione del fatto. È parimenti inammissibile, ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., il vizio di omesso esame di un fatto decisivo quando la censura non si confronti con la specifica motivazione offerta dal giudice d’appello. Non è automatica l’applicazione dell’art. 1341, secondo comma, c.c. a una clausola che si limiti a identificare una modalità di comunicazione, priva di peculiare difficoltà, quale la dichiarazione di svincolo del beneficiario.
Il Fatto
La compagnia assicuratrice aveva ottenuto dal Tribunale di Massa un decreto ingiuntivo nei confronti della società Versilmarine S.r.l. per il pagamento dei premi relativi a due polizze fideiussorie. L’opposizione della società ingiunta era stata accolta in primo grado, sul rilievo che il contratto fosse privo di causa, essendo ormai cessato il rapporto garantito con il Comune di Montignoso.
La compagnia assicuratrice aveva proposto appello, rimanendo contumace la società. La Corte d’Appello di Genova aveva accolto l’impugnazione, condannando l’appellata al pagamento della somma ingiunta. La società è quindi ricorsa in Cassazione con tre motivi, resistiti dalla compagnia.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato i tre motivi congiuntamente, pervenendo a un giudizio di inammissibilità e infondatezza. Quanto al primo motivo, con cui la ricorrente deduceva violazione degli artt. 1362, 1366 e 1370 c.c. in tema di interpretazione del contratto, la Corte ha rilevato come la censura si risolvesse in una mera critica agli esiti interpretativi, senza identificare la specifica violazione delle norme invocate: una siffatta doglianza, attenendo al merito della ricostruzione fattuale, è stata dichiarata inammissibile.
Con il secondo motivo la ricorrente deduceva la violazione degli artt. 1325, 1362, 1366 e 1375 c.c., nonché l’omesso esame di un fatto decisivo, rappresentato dall’intervenuto svincolo da parte del beneficiario e dalla conseguente cessazione della causa del contratto di garanzia. La Corte ha rilevato che la ricorrente non si era confrontata con la ratio decidendi della sentenza d’appello: il giudice di merito aveva infatti ritenuto che la clausola contrattuale non negasse la chiusura del rapporto, ma determinasse la specifica modalità con cui comunicare alla compagnia l’avvenuto svincolo, al fine di ottenere la liberazione dall’obbligazione di garanzia. Non essendosi la ricorrente misurata con tale argomentazione, la censura è stata dichiarata inammissibile.
Con il terzo motivo, la ricorrente denunciava la violazione dell’art. 1341, secondo comma, c.c. per il mancato riconoscimento della vessatorietà della clausola sulla tacita proroga. La Corte ha ritenuto il motivo volto a una inammissibile rivalutazione della clausola ai fini della sua qualificazione come vessatoria, precisando che non può ritenersi vessatoria una clausola che individua una mera modalità di informazione, priva di peculiare difficoltà, come la richiesta di una dichiarazione del beneficiario.
Alla luce dell’inammissibilità e infondatezza dei motivi, il ricorso è stato rigettato. La Corte ha disposto la compensazione delle spese del giudizio di legittimità, ravvisando giusti motivi nella difformità delle decisioni di merito, e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato da parte della ricorrente.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 1325 c.c. – Indicazione dei requisiti
- Art. 1341 c.c. – Condizioni generali di contratto
- Art. 1362 c.c. – Intenzione dei contraenti
- Art. 1366 c.c. – Interpretazione di buona fede
- Art. 1370 c.c. – Interpretazione contro l'autore della clausola
- Art. 1375 c.c. – Esecuzione di buona fede
- Art. 360 c.p.c. – Sentenze impugnabili e motivi di ricorso