L’inammissibilità in appello per motivi generici richiede l’effettiva verifica della specificità delle censure (Cass. civ. Sez. 1 n. 18693 del 09.06.2026)
L’errore di diritto compiuto dal giudice d’appello nel dichiarare inammissibili le censure come generiche, senza un effettivo esame della loro specificità, integra un error in procedendo che legittima la Corte di cassazione all’esame diretto degli atti.