Regolamento di competenza e domanda riconvenzionale di nullità della fideiussione ABI (Cass. civ. Sez. 1 n. 18267 del 06.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il giudice adito non deve dichiarare la propria incompetenza sull’intera causa, né revocare il decreto opposto, quando la domanda riconvenzionale di nullità della fideiussione per violazione del divieto di intese anticoncorrenziali sia riservata alla competenza della sezione specializzata in materia di impresa. Il giudice dell’opposizione è tenuto a mantenere innanzi a sé le domande diverse e a rimettere al tribunale sede della sezione specializzata, previa separazione delle cause, solo la controversia sulla domanda riconvenzionale attribuita dalla legge a tale sezione. Tale regola risponde all’esigenza di non espandere la competenza delle sezioni specializzate oltre ogni misura di razionalità ed efficienza, come già enunciato dai principi espressi da questa Corte (si vedano Cass. n. 20741 del 2024; Cass. n. 35661 del 2022; Cass. n. 8693 del 2022).
Il Fatto
Il Tribunale di Palermo aveva ingiunto al fideiussore di una società in liquidazione il pagamento del saldo di un conto corrente e delle rate insolute di un mutuo, conclusi con una banca. Nella sentenza di opposizione, il Tribunale aveva dichiarato la propria incompetenza sull’intera controversia, ritenendo che la domanda di nullità della fideiussione omnibus, per presunta violazione della normativa antitrust, fosse attratta dalla competenza della sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Napoli. Il giudice aveva altresì revocato il decreto ingiuntivo opposto. La società cessionaria del credito ha proposto regolamento necessario di competenza, lamentando che il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare la propria incompetenza solo in relazione alla domanda riconvenzionale di nullità per violazione della legge antitrust, mantenendo innanzi a sé le restanti domande, tra cui la diversa domanda di nullità della fideiussione ordinaria.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, rilevando un errore del Tribunale nella qualificazione della portata della propria incompetenza. L’esame degli atti ha evidenziato che l’opponente aveva proposto anche una domanda riconvenzionale di nullità della fideiussione omnibus secondo il modello ABI, per violazione del divieto di intese anticoncorrenziali, ai sensi dell’art. 2, comma 2, lett. a), l. n. 287 del 1990. Tale domanda, per la sua natura, è riservata alla competenza della sezione specializzata in materia di impresa.
La Corte ha affermato che la competenza di tali sezioni non può espandersi all’intera controversia, dovendo invece essere limitata alle sole domande che la legge attribuisce espressamente alla loro competenza. Nel caso del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il principio affermato impone di non spogliare il giudice dell’intera causa, ma di disporre la separazione delle cause, rimettendo alla sezione specializzata solo la controversia sulla domanda riconvenzionale che la legge riserva alla sua competenza. Tale soluzione evita una duplicazione di giudizi e risponde al criterio di razionalità ed efficienza che ispira la disciplina delle sezioni specializzate.
La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata nella parte in cui aveva revocato il decreto ingiuntivo, dichiarando la competenza del Tribunale di Palermo sull’intero giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, salva la competenza del Tribunale di Napoli, sezione specializzata in materia di impresa, per la sola causa concernente la domanda riconvenzionale di nullità della fideiussione sottoscritta il 3 febbraio 2016. La decisione sulle spese del regolamento è stata riservata al giudizio di merito.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.