Il difetto di legittimazione sostanziale del cessionario rilevato d’ufficio impone l’attivazione del contraddittorio ex art. 101 c.p.c. (Cass. civ. Sez. 1 n. 18665 del 09.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La contestazione della legittimazione sostanziale, quale profilo attinente alla titolarità del rapporto controverso, costituisce una mera difesa non soggetta a preclusioni processuali; tuttavia, la comparsa conclusionale ha la sola funzione di illustrare domande ed eccezioni già ritualmente proposte, sicché una questione nuova ivi prospettata non può fondare la decisione. Il giudice che intenda rilevare d’ufficio il difetto di legittimazione sostanziale, essendo una questione mista di fatto e diritto, è tenuto ad attivare il meccanismo di cui all’art. 101 c.p.c., assegnando alle parti un termine per il contraddittorio; l’omessa attivazione determina la nullità della sentenza per violazione del principio del contraddittorio.
Il Fatto
Una società cessionaria di un credito, intervenuta nel giudizio di appello, vedeva accogliere la propria domanda nei confronti dei fideiussori e della società debitrice. La Corte d’Appello, però, dichiarava il difetto di legittimazione sostanziale della cessionaria, ritenendo non sufficientemente provata l’inclusione del credito nella cessione in blocco, e rigettava l’appello avverso la sentenza di primo grado che aveva respinto l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta dai fideiussori. Avverso tale decisione proponevano ricorso per cassazione la società cessionaria e, in via incidentale, i fideiussori soccombenti.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha accolto il primo motivo del ricorso principale, con cui la cessionaria lamentava la nullità della sentenza per violazione dell’art. 101 c.p.c.. Il motivo è stato ritenuto fondato perché la Corte territoriale aveva esaminato e accolto un’eccezione di difetto di legittimazione sollevata dai controricorrenti solo in comparsa conclusionale. Tale atto, ha chiarito la Corte, non è idoneo a introdurre nuove questioni, ma ha una mera funzione illustrativa di quanto già dedotto; la questione, quindi, non era stata ritualmente introdotta nel giudizio di merito.
La Cassazione ha precisato che, sebbene la contestazione della titolarità del credito costituisca una mera difesa non soggetta a preclusioni, la comparsa conclusionale non può supplire alla mancata allegazione nei precedenti atti difensivi. In ogni caso, il giudice che, come nella specie, ritenga di dover rilevare d’ufficio una questione mista di fatto e diritto, quale è quella relativa alla legittimazione sostanziale, è comunque gravato dall’obbligo di attivare il contraddittorio ai sensi dell’art. 101 c.p.c. L’omessa attivazione di tale meccanismo, che consente alle parti di interloquire sulla questione, determina la nullità della decisione, con conseguente cassazione con rinvio.
Quanto al ricorso incidentale, la Corte ne ha dichiarato l’inammissibilità. I primi due motivi, concernenti la nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust, non aggredivano la ratio decidendi della sentenza, basata sull’assenza di prova dell’applicazione concreta delle clausole nulle e sulla mancata tempestiva produzione del provvedimento della Banca d’Italia e del modello ABI. Il terzo motivo, sulla qualificazione delle garanzie, ometteva di censurare l’autonoma ratio relativa al rapporto garantito. Il quarto e il quinto motivo, infine, sono stati ritenuti inammissibili per genericità, non avendo i ricorrenti specificamente censurato le ragioni poste a fondamento della decisione impugnata.
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Nota della Redazione
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