Revocatoria ordinaria e mala fede del subacquirente: onere del curatore (Cass. civ. Sez. 1 n. 21173 del 22.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di revocatoria ordinaria promossa dal curatore del fallimento dell’originario alienante contro il subacquirente di un bene o di un complesso produttivo, l’onere probatorio del curatore è limitato alla dimostrazione della consapevolezza, in capo al terzo subacquirente, della lesività dell’originario atto traslativo posto in essere dal fallito in favore dell’immediato acquirente. Tale consapevolezza può essere desunta da un quadro indiziario complesso, che comprenda la vicinanza temporale tra la costituzione delle società cessionarie e il fallimento dell’alienante, l’operatività nel medesimo contesto territoriale e produttivo, la cessione a prezzo vile e l’assenza di altri beni aggredibili. La violazione delle regole sulla competenza funzionale del tribunale fallimentare, in tema di azione revocatoria, non è rilevabile d’ufficio oltre i termini di cui all’art. 38 cod. proc. civ., atteso che la sezione fallimentare non costituisce un autonomo ufficio giudiziario. Il motivo di ricorso per cassazione che ometta di trascrivere gli atti processuali dei gradi di merito è inammissibile per difetto di specificità.

Il Fatto

Il Fallimento di una società di costruzioni, dichiarato nel 2010, aveva promosso nel 2012 un’azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 cod. civ. nei confronti delle società acquirenti di due rami di azienda e della società subacquirente, cui i rami erano stati ceduti con atti del 2011. Il curatore aveva già ottenuto, in un separato giudizio, la revoca delle originarie cessioni poste in essere dalla fallita ai sensi dell’art. 67 l.fall.

Il giudice di primo grado aveva rigettato la domanda, ma la Corte d’Appello di Roma, riformando la sentenza, l’aveva accolta. Il giudice del gravame aveva accertato la mala fede della subacquirente valorizzando un complesso di elementi indiziari: la costituzione delle società danti causa a ridosso del fallimento, tra soggetti della cerchia parentale dell’amministratore della fallita; la cessione originaria a prezzo vile; il pagamento effettuato senza indicazione del mezzo; la cessione alla subacquirente per un corrispettivo simbolico.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha esaminato i cinque motivi di ricorso, tutti dichiarati inammissibili. Con riferimento al primo motivo, concernente la dedotta violazione della vis attractiva del tribunale fallimentare, la S.C. ha chiarito che, in materia di azione revocatoria esercitata dal Fallimento, non si verte in tema di questioni di rito rilevabili d’ufficio. La competenza funzionale del tribunale fallimentare ex art. 24 l.fall. riguarda il tribunale nel suo complesso, non già la sezione fallimentare come autonomo ufficio dotato di propria competenza. Ne consegue l’operatività della preclusione di cui all’art. 38 cod. proc. civ.

Il secondo e il terzo motivo, riguardanti la mancata allegazione dell’eventus damni e la prova della preesistenza dei crediti, sono stati dichiarati inammissibili per difetto di specificità, non avendo il ricorrente trascritto l’atto di citazione e le memorie di primo grado, e per non aver censurato l’accertamento, ormai coperto da giudicato interno, circa l’avvenuta produzione dello stato passivo attestante l’esistenza di crediti per € 1.853.447,16, in gran parte anteriori all’atto revocando.

Quanto al quarto motivo, la Corte ha rilevato l’aspecificità delle circostanze dedotte — fermo dei cantieri e cessione di contratti — e ha osservato che il deprezzamento dei rami di azienda era solo uno dei numerosi elementi indiziari considerati dal giudice di appello per affermare la scientia damni della subacquirente. Il quinto motivo è stato infine dichiarato inammissibile per la mancata indicazione del luogo processuale di introduzione del fatto storico.

La Corte ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso, con condanna del ricorrente alla refusione delle spese e all’ulteriore versamento del contributo unificato. La decisione conferma l’orientamento per cui, nelle ipotesi di catena di trasferimenti originati da un atto del fallito, l’onere probatorio del curatore si concentra sulla consapevolezza del subacquirente circa la lesività dell’atto originario, dimostrabile anche attraverso presunzioni semplici.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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