L’omesso rilievo del vizio motivazionale rende inammissibile il ricorso contro la revocatoria per sproporzione (Cass. civ. Sez. 1 n. 21120 del 22.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza di merito che accolga l’azione revocatoria fallimentare di cui all’art. 67, primo comma, n. 1), l. fall. non è censurabile in cassazione laddove la parte miri a rimettere in discussione l’accertamento della sproporzione del prezzo, contrapponendo una propria valutazione delle risultanze istruttorie. La perizia di parte costituisce prova liberamente valutabile dal giudice di merito, il quale può fondare su di essa il proprio convincimento. La mancata ammissione della CTU non è sindacabile in sede di legittimità, trattandosi di mezzo istruttorio rimesso al prudente apprezzamento del giudice, potendo il diniego essere implicitamente motivato. La condanna alle spese, in caso di soccombenza integrale, non richiede compensazione neppure quando il giudice d’appello corregga la motivazione della sentenza di prime cure.
Il Fatto
La procedura fallimentare aveva convenuto in giudizio la società acquirente di un compendio immobiliare, ceduto nell’anno anteriore alla dichiarazione di fallimento per un corrispettivo ritenuto sproporzionato. Il Tribunale di Ascoli Piceno aveva accolto la domanda e la Corte d’Appello di Ancona aveva confermato la decisione, ritenendo provata la sproporzione sulla base della perizia di parte prodotta dall’attore. Il giudice di merito aveva disatteso la tesi dell’acquirente, secondo cui la stima non avrebbe tenuto conto dei danni subiti dagli immobili per eventi sismici, evidenziando che la perizia era comunque riferita al momento dell’atto.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, nel valutare la proposta di definizione accelerata, ha dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso. La censura di omessa motivazione è stata ritenuta infondata, poiché la sentenza impugnata consentiva di individuare il percorso logico-giuridico seguito dal giudice d’appello. La censura di violazione di legge è stata invece considerata volta a ottenere una rivalutazione degli accertamenti di merito, operazione preclusa nel giudizio di legittimità, che non costituisce un ulteriore grado di merito.
La Corte ha inoltre precisato che la CTU integra un mezzo istruttorio diverso dalla prova in senso proprio, sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla valutazione discrezionale del giudice di merito. Il diniego di ammissione può essere implicitamente desunto dalle argomentazioni svolte, non essendo necessaria una motivazione espressa. La decisione di disporre o meno la consulenza non è censurabile in cassazione, salvo che il vizio sia denunciato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., con riguardo al requisito della decisività.
Quanto al secondo motivo, avente ad oggetto la condanna alle spese, la Corte ha ritenuto corretta l’applicazione del principio di soccombenza. La circostanza che il giudice d’appello avesse corretto la motivazione del tribunale, qualificando l’eccezione come mera difesa, non integrava una soccombenza parziale tale da giustificare la compensazione delle spese. La parte integralmente vittoriosa non può essere condannata al pagamento delle spese, mentre la parte interamente soccombente ne sopporta l’onere. La declaratoria di inammissibilità ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e delle sanzioni previste dagli artt. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ.
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Nota della Redazione
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