Usura nei conti correnti: separazione tra CMS e interessi nel calcolo del TEG (Cass. civ. Sez. 1 n. 20969 del 20.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di cessione in blocco di crediti ex art. 58 TUB, la produzione dell’avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, recante l’indicazione per categorie dei rapporti ceduti, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra la specifica enumerazione di ciascun rapporto. Per i rapporti di conto corrente anteriori all’entrata in vigore dell’art. 2-bis d.l. n. 185/2008, conv. con l. n. 2/2009, la verifica del superamento del tasso soglia dell’usura presunta deve essere effettuata comparando separatamente il tasso effettivo globale (TEG) degli interessi praticati in concreto e la commissione di massimo scoperto (CMS), senza cumularli. Le Istruzioni della Banca d’Italia, emanate ai sensi dell’art. 4 TUB, hanno rango normativo integrativo dei decreti ministeriali ex art. 2, comma 2, l. n. 108/1996. Il giudice di merito, ove recepisca acriticamente le conclusioni del CTU basate su una formula difforme da tali criteri, incorre in violazione di legge.
Il Fatto
Una banca chiedeva l’ammissione allo stato passivo del fallimento per un credito derivante da saldo di conto corrente e da insoluti di effetti s.b.f. Il Tribunale rigettava la domanda per mancanza di prova e, in sede di opposizione, il creditore — dopo la produzione degli estratti conto — otteneva l’ammissione solo per il credito s.b.f. Quanto al saldo di conto corrente, il Tribunale recepiva le conclusioni della CTU espletata nel giudizio ordinario di opposizione a decreto ingiuntivo, espungendo la CMS per indeterminatezza della clausola e gli interessi ultralegali per superamento del tasso soglia.
Il cessionario del credito proponeva ricorso per cassazione deducendo, tra l’altro, la violazione delle regole di determinazione del tasso soglia e l’adesione acritica del giudice alle conclusioni del consulente.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha preliminarmente rigettato l’eccezione di difetto di legittimazione attiva del cessionario, richiamando il principio per cui l’avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale, con l’indicazione per categorie dei rapporti ceduti, è sufficiente ad attestare la titolarità del credito. Ha inoltre escluso il vizio di motivazione apparente del decreto impugnato, ricordando che il giudice del merito, aderendo al parere del CTU, non è tenuto a esporne specificamente le ragioni, purché non si tratti di acritica adesione.
Nel merito, la Corte ha accolto i motivi relativi alla violazione degli artt. 1815, secondo comma, cod. civ. e della l. n. 108/1996. La CTU aveva calcolato il tasso globale cumulando spese, competenze e interessi in un’unica formula di matematica finanziaria. Tale metodo, per i rapporti anteriori all’introduzione dell’art. 2-bis d.l. n. 185/2008, contrasta con il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 16303 del 2018 e dalla giurisprudenza successiva, secondo cui la verifica del superamento del tasso soglia va condotta comparando separatamente il TEG degli interessi e la CMS.
La Corte ha precisato che le Istruzioni della Banca d’Italia, emanate ai sensi dell’art. 4 TUB, hanno rango normativo integrativo dei decreti ministeriali di cui all’art. 2, comma 2, l. n. 108/1996, sicché la loro violazione integra un’ipotesi di violazione di legge. L’utilizzo di una formula che cumula interessi e CMS falsa inevitabilmente il risultato della perizia, sicché il decreto impugnato, recependo acriticamente tali conclusioni, non ha fatto buon governo dei principi in materia di determinazione del tasso soglia.
La Corte ha quindi cassato con rinvio il decreto impugnato, accogliendo il secondo e il terzo motivo e rigettando il primo.
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Nota della Redazione
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