Nullità del derivato di copertura e onere probatorio documentale (Cass. civ. Sez. 1 n. 21197 del 22.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per difetto di specificità e di autosufficienza, il ricorso per cassazione avverso il decreto di rigetto dell’opposizione allo stato passivo che censuri in termini generali ed astratti la violazione di legge in materia di contratti derivati, senza confrontarsi con la ratio decidendi del provvedimento impugnato. La parte che sostenga l’autonomia del contratto derivato rispetto al finanziamento sottostante ha l’onere di dimostrare, già nelle fasi di merito, la dedotta autonomia, provando documentalmente la corrispondenza tra i dati contabili dei contratti derivati e quelli dei contratti di finanziamento. Il mancato raggiungimento dello scopo di copertura, ove divisato tra le parti, può eventualmente configurare una violazione di regola di condotta da parte della banca, dando luogo a risoluzione per inadempimento, giammai a nullità del contratto.
Il Fatto
La società, cessionaria dei crediti della banca, chiedeva l’ammissione al passivo del fallimento di due importi, afferenti rispettivamente a uno smobilizzo di rapporto derivato IRS Multifase e a un prodotto derivato OTC stipulato in forza di un accordo quadro. Il Giudice delegato rigettava l’istanza e la società proponeva opposizione ex art. 98 L.F., deducendo la non unilateralità dell’alea contrattuale e di aver fornito piena prova documentale dei crediti. La CTU disposta in corso di giudizio constatava l’assenza di documentazione necessaria per determinare se i contratti avessero natura speculativa ovvero di copertura.
Il Tribunale rigettava l’opposizione, osservando che non era stato possibile determinare se l’alea contrattuale fosse adeguatamente ripartita tra i contraenti o se fosse sproporzionata o addirittura unilaterale; né era stato possibile accertare se i contratti IRS dovessero svolgere funzione di copertura di un rischio, stante la mancata corrispondenza tra il nozionale e l’importo dei finanziamenti e il disallineamento temporale tra sottoscrizione dei derivati ed erogazione dei finanziamenti. La società impugnava il decreto con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente rilevato che la società ricorrente lamentava la violazione e falsa applicazione degli artt. 1418 e 1322 cod. civ., dell’art. 23, comma 5, d.lgs. n. 58/1998 e dell’art. 2426, primo comma, n. 11-bis, cod. civ., assumendo che il giudice di merito avesse negato la sussistenza della «causa in concreto», che avrebbe invece dovuto essere affermata sulla base delle norme citate.
La Corte ha tuttavia rilevato che l’enunciato difensivo era formulato in termini generali ed astratti e risultava scollegato dalla ratio decidendi del provvedimento impugnato. Il Tribunale, lungi dall’avere negato il collegamento tra derivati e finanziamenti, ne aveva accertato l’esistenza, sottolineando però che la banca, su cui gravava l’onere, non aveva dimostrato documentalmente la corrispondenza tra i dati contabili ricavabili dai contratti derivati e quelli emergenti dai contratti di finanziamento.
La società ricorrente, per rendere ammissibile la censura, avrebbe dovuto dimostrare, a monte, di aver contestato e provato, già nei giudizi di merito, la dedotta autonomia dei contratti derivati. Tale doglianza risultava invece formulata in modo assolutamente generico e in difetto di autosufficienza. Dal controricorso emergeva anzi che la stessa ricorrente aveva ammesso, nei propri scritti difensivi, che i contratti oggetto di discussione integravano derivati negoziati e stipulati a copertura dei finanziamenti erogati dalla banca.
La Corte ha pertanto dichiarato l’inammissibilità del ricorso, condannando la ricorrente al pagamento delle spese di lite e dando atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, richiamando le Sezioni Unite n. 23535 del 2019.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.