Dis-Coll: l'”evento di disoccupazione” è lo stato, non la cessazione del rapporto (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 8310 del 03.04.2026)
L’art. 15, comma 15-bis, d.lgs. n. 22/2015 si interpreta nel senso che per “eventi di disoccupazione” devono intendersi le situazioni di disoccupazione verificatesi a partire dal 1° luglio 2017, e non gli accadimenti che hanno determinato la cessazione del rapporto pregresso.