Non equiparabili formazione in medicina generale e corsi di specializzazione (Cass. civ. Sez. 3 n. 8471 del 04.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La posizione dei medici con formazione specifica in medicina generale è disciplinata dall’art. 5 della legge n. 212/1990 e dal d.lgs. n. 256/1991, distinta da quella dei medici specialisti, cui si applica il d.lgs. n. 257/1991. La direttiva 93/16/CEE, attuata con il d.lgs. n. 368/1999, ha natura meramente compilativa e non ha determinato alcuna equiparazione tra le due figure; ne consegue l’impossibilità di estendere ai medici di medicina generale il trattamento economico previsto per gli specializzandi, esclusa ogni violazione dell’obbligo di trasposizione uniforme del diritto comunitario.
Il Fatto
Una medica, che aveva frequentato il corso di formazione specifica in medicina generale tra il 1994 e il 1996, convenne in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri, deducendo di aver percepito una borsa di studio soggetta a imposizione IRPEF e IRAP e priva degli adeguamenti annuali e triennali. La ricorrente assumeva che la normativa comunitaria, in particolare la direttiva 93/16/CEE, avesse equiparato la sua formazione ai corsi di specializzazione, imponendo allo Stato di garantirle una remunerazione adeguata secondo i parametri degli artt. 37 e 39 del d.lgs. n. 368/1999. Il Tribunale di Roma rigettò la domanda, ritenendo prescritto il diritto, e la Corte d’appello di Roma confermò la decisione. La medica ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile il secondo motivo, relativo al giudicato implicito sulla prescrizione, rilevando che la soccombenza sul punto era della parte attrice e non della Presidenza del Consiglio dei Ministri. La pronuncia di primo grado che accoglie l’eccezione di prescrizione non necessita di appello incidentale da parte del soggetto vittorioso.
Nel merito, i motivi terzo e quarto sono stati esaminati congiuntamente e ritenuti manifestamente infondati. La Corte ha richiamato il proprio precedente (Cass. n. 18588 del 2024) per affermare che la formazione in medicina generale è regolata dal d.lgs. n. 256/1991, in attuazione di un obbligo comunitario specifico e distinto da quello concernente i medici specializzandi. La diversità delle due situazioni è confermata dalla struttura del d.lgs. n. 368/1999, che disciplina la formazione in medicina generale nel Titolo IV (artt. 21-32) e i corsi di specializzazione nel Titolo V (artt. 34 e ss.).
Quanto alla direttiva 93/16/CEE, la Corte ha precisato che essa costituisce un testo meramente compilativo, privo di carattere innovativo; la mera ricompilazione in un unico testo delle direttive precedenti non ha potuto determinare alcuna “osmosi” equiparativa tra le due fattispecie. La pretesa estensione del trattamento economico previsto per gli specialisti è stata esclusa anche ratione temporis: il meccanismo del contratto di formazione specialistica è divenuto operativo solo dall’anno accademico 2006-2007 e i DPCM del 2007 non si applicano a chi ha frequentato i corsi negli anni precedenti.
La Corte ha infine escluso il diritto all’indicizzazione e alla rideterminazione triennale della borsa di studio, richiamando il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 20006 del 2024 sul blocco degli adeguamenti disposto dalla legislazione succedutasi a partire dal 1992. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con declaratoria dei presupposti per il contributo unificato.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.