Comunicazione tardiva del P.G. senza contenuto confutatorio non cagiona nullità (Cass. pen. Sez. 1 n. 16199 del 05.05.2026)
La mancata o tardiva comunicazione delle conclusioni del pubblico ministero integra nullità generale a regime intermedio solo se ha avuto effettiva incidenza sull’esito del giudizio; la generica richiesta di conferma non lede il diritto di difesa.