Applicabilità dell’articolo 2 per materiali pirotecnici micidiali (Cass. pen. Sez. 1 n. 16197 del 05.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Integra il reato di detenzione illegale di esplosivi di cui agli artt. 1 e 2 della legge n. 895/1967, e non la contravvenzione di detenzione abusiva di materie esplodenti prevista dall’art. 678 cod. pen., la condotta avente ad oggetto materiali pirotecnici che, sebbene non micidiali se considerati singolarmente, in determinate condizioni – quali l’ingente quantità, il precario confezionamento, la concentrazione in un ambiente angusto e la prossimità a luoghi frequentati – costituiscano pericolo per persone o cose, assumendo nel loro insieme la caratteristica della micidialità. Il discrimen non è dato dalla natura intrinseca del materiale, ma dalla sua oggettiva ed intrinseca potenzialità di pericolo, valutata alla luce delle specifiche circostanze di fatto.

Il Fatto

Il Tribunale di Lecce aveva riconosciuto l’imputato – titolare di una fabbrica di fuochi pirotecnici, munito di regolare autorizzazione prefettizia e di certificato di prevenzione incendi – colpevole del reato di cui agli artt. 1 e 2 della legge n. 895/1967 per aver illecitamente fabbricato e detenuto, all’interno della propria fabbrica, 270 artifici pirotecnici e 75 chilogrammi di polvere nera, nonché della contravvenzione di cui all’art. 678 cod. pen. per averne venduti nove. Il giudice di merito aveva condannato l’imputato alla pena di anni 2 e mesi 4 di reclusione ed euro 7.100,00 di multa, con riconoscimento delle attenuanti generiche e sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’art. 545-bis cod. pen.

Avverso tale decisione l’imputato ricorreva per cassazione, denunciando l’erronea qualificazione giuridica dei fatti. Secondo la difesa, gli artifici pirotecnici e la polvere nera non sarebbero stati “esplosivi” ma mere “materie esplodenti”, difettando il requisito della micidialità. A sostegno di tale tesi, il ricorrente richiamava l’autorizzazione prefettizia che consentiva il deposito di quantitativi anche superiori, i certificati dei vigili del fuoco e le risultanze degli accertamenti empirici svolti dagli artificieri.

La Motivazione della Corte

La Cassazione ha ritenuto il ricorso infondato, confermando la sentenza impugnata. La Corte ha richiamato il principio di diritto secondo cui integra la fattispecie di illegale detenzione di esplosivi – e non la contravvenzione di cui all’art. 678 cod. pen. – la condotta che abbia ad oggetto materiali pirotecnici, non micidiali se singolarmente considerati, che in determinate condizioni (ingente quantità, precario confezionamento, concentrazione in ambiente angusto, prossimità a luoghi frequentati) costituiscano pericolo per persone o cose, assumendo nel loro insieme la caratteristica della micidialità.

La Corte ha valorizzato gli elementi fattuali considerati dal Tribunale: l’ingente quantitativo di materiale detenuto, la sua incerta provenienza e composizione – trattandosi di “bombe carta” prive di marchio CE e con etichettatura posticcia – e la concentrazione degli artifici pirotecnici nelle immediate vicinanze della polvere nera, accertata come attiva e funzionante. Tali elementi, nel loro complesso, erano dimostrativi della pericolosità del materiale e della sua assimilabilità agli esplosivi.

La difesa dell’imputato, secondo gli ermellini, ha omesso di considerare che anche i giocattoli pirici o altre materie qualificate esplodenti, non micidiali singolarmente considerate, possono acquistare tali caratteristiche quando dalla loro concentrazione, nelle specifiche circostanze di fatto, derivi una oggettiva ed intrinseca potenzialità di pericolo per persone o cose. La natura del materiale e l’autorizzazione prefettizia al deposito non escludono la sussistenza del reato quando le modalità di detenzione e lavorazione rendano concreto il pericolo per l’incolumità pubblica.

Al rigetto del ricorso è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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