Comunicazione tardiva del P.G. senza contenuto confutatorio non cagiona nullità (Cass. pen. Sez. 1 n. 16199 del 05.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La mancata o tardiva comunicazione telematica delle conclusioni del pubblico ministero alla difesa dell’imputato può integrare la nullità generale a regime intermedio ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. soltanto se tale omissione o tardività ha avuto un’effettiva incidenza rispetto all’esito del giudizio. La tardività del deposito rileva nei limiti in cui le conclusioni non siano consistite in una generica richiesta di conferma della sentenza impugnata, bensì abbiano assunto un contenuto ulteriore e tale da condizionare l’esito del giudizio di appello. In difetto di una specifica idoneità confutatoria delle conclusioni, il tardivo deposito delle richieste della parte pubblica non determina alcuna lesione del diritto di difesa.
Il Fatto
Con sentenza del 28 novembre 2025 la Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna dell’imputato alla pena di due anni di reclusione e 3.000 euro di multa, pronunciata in rito abbreviato dal Tribunale di Benevento per i reati in materia di armi. Avverso tale decisione l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi: con il primo ha lamentato la violazione di legge per essere stato il giudizio di appello celebrato con la trattazione scritta, con il Procuratore generale che aveva depositato le conclusioni soltanto quattro giorni prima dell’udienza, impedendo alla difesa di presentare motivi nuovi o repliche; con il secondo ha dedotto il vizio di motivazione in relazione alla condanna per il porto dell’arma, sostenendo di averla soltanto detenuta e non portata, come emergerebbe dalle dichiarazioni rese in giudizio.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente inquadrato la questione relativa alla tardiva comunicazione delle conclusioni del Procuratore generale, richiamando il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità secondo cui la mancata o tardiva comunicazione in via telematica delle conclusioni del pubblico ministero alla difesa può integrare una nullità generale a regime intermedio soltanto se l’omissione ha avuto un’effettiva incidenza sull’esito del giudizio. Il principio è stato ribadito in diverse pronunce, tra cui la Sez. 6, n. 22919 del 24/04/2024 e la Sez. 5, n. 27419 del 17/02/2023.
La giurisprudenza ha inoltre precisato che la tardività del deposito può rilevare soltanto quando le conclusioni non consistano in una generica richiesta di conferma della sentenza impugnata, ma abbiano assunto un contenuto ulteriore e tale da condizionare l’esito del giudizio di appello. Nel caso di specie, la Corte ha rilevato che le conclusioni depositate dal Procuratore generale si erano risolte nella mera considerazione che la sentenza impugnata meritava conferma perché ben motivata e che la pena irrogata era congrua, senza alcun riferimento al caso concreto.
Tali conclusioni, essendo prive di argomenti specifici e riutilizzabili in qualsiasi altro processo in cui l’atto di appello discuta la responsabilità con la pena, non avevano impedito all’imputato di presentare motivi nuovi o repliche, non essendovi nulla da contestare. Il primo motivo di ricorso è stato pertanto dichiarato manifestamente infondato.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha rilevato che la sentenza impugnata aveva ritenuto l’imputato responsabile per aver ricevuto l’arma nel sottoscala dell’abitazione e per averla trasportata all’esterno verso l’aiuola in cui era stata sotterrata. Il ricorso, tuttavia, deduceva un travisamento della prova orale senza allegare né trascrivere il verbale delle dichiarazioni da cui emergerebbe il vizio, risultando così inammissibile per difetto di autosufficienza. La Corte ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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