Rescissione del giudicato: onere di prova dell’incolpevole mancata conoscenza del processo (Cass. pen. Sez. 2 n. 16109 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La rescissione del giudicato ai sensi dell’art. 629-bis cod. proc. pen. postula che l’assenza dell’imputato dal processo sia dipesa da una incolpevole mancata conoscenza della sua celebrazione. Grava sul richiedente l’onere di allegare e provare gli elementi dai quali desumere la mancata conoscenza del procedimento e il carattere non voluto della stessa. La regolarità della notifica del decreto di citazione a giudizio, eseguita nelle forme della legge n. 890/1982, costituisce elemento decisivo per escludere la sussistenza delle condizioni per la rescissione, ove il richiedente non fornisca prova contraria.
Il Fatto
La Corte di appello di Salerno rigettava l’istanza di rescissione del giudicato proposta nell’interesse di un imputato, condannato con sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore divenuta irrevocabile, per il reato di truffa. L’istante deduceva di non aver avuto conoscenza del processo, contestando la validità della notifica del decreto di citazione a giudizio, in particolare la sottoscrizione apposta sulla cartolina di ricevimento della raccomandata, che assumeva non riconducibile alla propria mano.
Avverso l’ordinanza di rigetto, il difensore proponeva ricorso per cassazione articolando tre motivi: la nullità della notifica per mancata indicazione del soggetto ricevente; l’erronea omissione da parte della Corte territoriale di una perizia grafologica sulla sottoscrizione; il vizio di motivazione per non avere considerato la mancata proposizione della querela di falso come elemento a sé stante.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente ricostruito l’iter logico seguito dal giudice di merito, il quale aveva acquisito il fascicolo del pubblico ministero, verificando la mancata contestazione sulla firma dell’avviso di conclusione delle indagini e la regolarità della notifica della citazione a giudizio, consegnata dall’operatore postale a un soggetto qualificato come destinatario. Ha evidenziato come la cartolina non rechi le annotazioni previste dall’art. 7 della legge 20 novembre 1982, n. 890 per l’ipotesi di consegna a persona diversa, né risulti inviata la comunicazione dell’avvenuta notifica, elemento dal quale desumere che questa fu eseguita in mani proprie del destinatario.
I giudici di legittimità hanno quindi escluso che possa essere demandata alla Corte una verifica comparativa o interpretativa della sottoscrizione, trattandosi di valutazione di merito. Hanno inoltre rilevato che la difesa non aveva richiesto alla Corte di appello l’assunzione della perizia grafologica, né sussisteva un obbligo di disporla d’ufficio, essendo gli elementi acquisiti ritenuti sufficienti ai fini del decidere. La Cassazione ha infine rimarcato che l’atto risulta recapitato al domicilio dell’imputato e che la sua regolarità non è stata efficacemente contestata, non essendo stata provata l’incolpevole mancata conoscenza del processo, condizione necessaria per l’accoglimento dell’istanza ai sensi dell’art. 629-bis cod. proc. pen..
Alla luce di tali rilievi, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, avuto riguardo ai profili di colpa emergenti dalla proposizione di un’impugnazione manifestamente infondata.
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Nota della Redazione
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