Motivazione della pena adeguata e quantità di droga oltre soglia (Cass. pen. Sez. VII n. 13044 del 03.04.2025)
Ai fini del trattamento sanzionatorio è sufficiente che il giudice di merito valorizzi gli elementi dell’art. 133 cod. pen. ritenuti prevalenti, con apprezzamento non censurabile in cassazione. Il quantitativo di droga oltre soglia può concorrere, con altri elementi, a fondare la destinazione allo spaccio.