La cancellazione del difensore dall’albo non interrompe il giudizio di cassazione (Cass. civ. Sez. 5 n. 3880 del 21.02.2026)
La cancellazione del difensore dall’albo non determina l’interruzione del giudizio di cassazione, ma può giustificare un rinvio per consentire alla parte di nominare un nuovo difensore; la decisione va modulata sulla base della vicinanza temporale con l’udienza.