Obblighi dichiarativi e responsabilità solidale del presidente di ASD (Cass. civ. Sez. 5 n. 3831 del 20.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di verifiche fiscali presso associazioni non riconosciute, il termine dilatorio di cui all’art. 12, comma 7, legge n. 212/2000 non opera nei confronti del coobbligato solidale che non abbia subito personalmente l’accesso, qualora il processo verbale di constatazione sia stato notificato all’ente in data antecedente e l’atto impositivo sia stato emesso molto tempo dopo. La responsabilità personale e solidale dell’agente ex art. 38 cod. civ., ancorata all’attività negoziale concretamente svolta, in materia tributaria si estende ai debiti d’imposta derivanti ex lege, gravando sul soggetto che, per il ruolo rivestito, abbia diretto la gestione complessiva dell’ente nel periodo d’imposta; l’onere dichiarativo, connesso alla veste formale, non è evitabile adducendo la mancata ingerenza nella gestione.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate, a seguito di verifica fiscale condotta nei confronti di un’associazione sportiva dilettantistica, emetteva un avviso di accertamento ai fini IVA, IRES e IRAP per l’anno d’imposta 2009 nei confronti dell’ente e del suo Presidente in carica al momento dei fatti, quale coobbligato in solido. Al predetto contribuente l’atto impositivo veniva notificato unitamente al processo verbale di constatazione.
La Commissione Tributaria Regionale, confermando l’annullamento disposto in primo grado, riteneva violato il termine dilatorio di cui all’art. 12, comma 7, legge n. 212/2000 e il contraddittorio endoprocedimentale. L’Ufficio proponeva ricorso per cassazione, deducendo l’erronea applicazione della normativa sul termine dilatorio, la sussistenza della responsabilità solidale del Presidente e la nullità della sentenza per motivazione apparente.
La Motivazione della Corte
La Corte ha accolto il primo motivo, censurando l’interpretazione della CTR circa l’operatività del termine dilatorio. La verifica con accesso in loco era stata effettuata esclusivamente nei confronti dell’associazione, non del coobbligato solidale, che peraltro all’epoca non rivestiva la qualifica di legale rappresentante. Il p.v.c. era stato notificato all’ente in data 20 giugno 2012, mentre l’avviso di accertamento era stato emesso e notificato nel 2015: il riferimento al processo verbale nell’atto impositivo notificato al contribuente aveva solo finalità integrative della motivazione. Non risultava, inoltre, che il contribuente avesse indicato le ragioni concrete a difesa che avrebbe potuto svolgere, sicché l’accoglimento del motivo si imponeva alla luce dei principi delle Sezioni Unite n. 24823/2015.
La Corte ha quindi esaminato il secondo motivo, concernente la responsabilità per le sanzioni conseguenti all’omessa presentazione delle dichiarazioni. Richiamando la recente Cass. n. 20086/2025, ha ribadito che la responsabilità personale e solidale prevista dall’art. 38 cod. civ. non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza, ma all’attività negoziale concretamente svolta. In materia tributaria, tuttavia, detta operatività non esclude che, per i debiti d’imposta sorgenti ex lege dal verificarsi del presupposto, sia chiamato a rispondere il soggetto che abbia diretto la gestione complessiva dell’associazione nel periodo di investitura. La natura fideiussoria della responsabilità non consente di evitarla adducendo la mancata ingerenza, attesi gli obblighi ricollegati alla veste formale, come già affermato da Cass. n. 22861/2018 e Cass. n. 17611/2025.
Il terzo motivo, proposto per completezza, è stato dichiarato assorbito. La Corte ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, per nuovo esame e regolamentazione delle spese.
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Nota della Redazione
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