Il diniego di rimborso IVA non è equiparabile all’avviso di accertamento e l’onere della prova grava sul contribuente (Cass. civ. Sez. 5 n. 3952 del 22.02.2026)
In tema di impugnazione del diniego di rimborso IVA, il contribuente assume la posizione sostanziale di attore e deve provare l’esistenza del credito; l’Amministrazione può integrare la motivazione del diniego in sede giudiziale senza che si determini ultrapetizione.