Divieto di liquidazione delle spese sotto i minimi tariffari (Cass. civ. Sez. 5 n. 311 del 07.01.2026)
Il giudice d’appello non può liquidare le spese di lite a carico del soccombente in misura inferiore ai minimi previsti dal D.M. n. 55/2014, nemmeno motivando la scelta. La regola, confermata dalla Cassazione, trova fondamento nel D.M. n. 37/2018.