Prededuzione del credito sorto in amministrazione giudiziaria non si estende al fallimento (Cass. civ. Sez. I n. 17880 del 02.07.2025)
Il credito sorto nel corso dell’amministrazione giudiziaria antimafia è prededucibile solo in quella procedura: in mancanza di consecuzione tra procedure, la prededuzione non si trasferisce al fallimento successivo.