Cessione credito in blocco: onere probatorio del cessionario (Cass. civ. Sez. I n. 16666 del 22.06.2025)
La titolarità della posizione soggettiva è elemento costitutivo della domanda e va provata dall’attore. Chi agisce come cessionario di crediti in blocco deve dimostrare l’operazione, l’inclusione del singolo credito e la propria legittimazione sostanziale.