L’azione risarcitoria dopo il cautelare nunziatorio non richiede la domanda di merito (Cass. civ. Sez. 3 n. 1683 del 26.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nell’azione nunziatoria prevista dagli artt. 1171 e 1172 c.c., i requisiti che condizionano la proponibilità dell’azione nella fase cautelare — l’infrannualità dall’inizio dell’opera e la sua incompletezza — non rilevano nella successiva fase di merito, nella quale l’attore è tenuto solo a dimostrare la sussistenza della denunciata lesione alla situazione di fatto o al diritto fatti valere. La domanda risarcitoria proposta dopo la fase cautelare è domanda autonoma e distinta rispetto alla nunziatoria, che non ne costituisce presupposto; pertanto chi agisce per il risarcimento non è tenuto a instaurare il giudizio di merito avente ad oggetto la denuncia di nuova opera o di danno temuto.
Il Fatto
Alcuni proprietari convenivano in giudizio il proprietario di un fondo a monte e il Comune, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni conseguenti al restringimento di un canale di scolo. Il Tribunale accoglieva la domanda solo nei confronti del proprietario, condannandolo al pagamento di determinate somme. La Corte d’appello rigettava il gravame e il soccombente proponeva ricorso per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha esaminato in via preliminare l’eccezione, sollevata dal ricorrente, di inammissibilità dell’azione per intervenuta decadenza annuale dalla costruzione delle opere. Il ricorrente sosteneva che, una volta riqualificata in sede di reclamo l’azione cautelare come denunzia di danno temuto ex art. 1172 c.c., tale qualificazione avrebbe dovuto estendersi anche alla successiva fase di merito. La Corte ha però rilevato che la domanda effettivamente proposta era esclusivamente risarcitoria, sicché l’intera argomentazione risultava non pertinente: per la proposizione di tale domanda non occorre presentare una domanda di merito avente ad oggetto la nunziatoria, trattandosi di domande distinte e autonome. Richiamando il proprio consolidato orientamento, la Corte ha inoltre precisato che i requisiti di infrannualità e incompletezza dell’opera, necessari per la fase cautelare, non rilevano nel giudizio di merito, ove occorre dimostrare solo la lesione della situazione giuridica fatta valere.
Quanto al secondo motivo, incentrato su una denunciata nullità della sentenza per motivazione apparente in relazione alla prova delle dimensioni del canale, la Corte lo ha dichiarato inammissibile, poiché la doglianza era in realtà riconducibile al disposto dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. nel testo anteriore alla riforma, e mirava a una rivalutazione di merito delle emergenze istruttorie.
Il terzo motivo, relativo alla mancata ripartizione della responsabilità tra il ricorrente e un terzo non parte del giudizio, è stato rigettato. La Corte ha escluso che il giudice d’appello avesse omesso di pronunciarsi sul punto e ha affermato il principio per cui, in assenza in processo della corresponsabile, il giudice non può attribuirle una quota di responsabilità, dovendo la relativa questione essere eventualmente fatta valere in via di regresso ex art. 2055, secondo comma, c.c.
Il quarto motivo, infine, è stato disatteso: la Corte ha ritenuto che la presunzione sia uno strumento probatorio utilizzabile al di fuori delle ipotesi di prova legale e che le censure avanzate fossero genericamente fattuali, non risultando inibita la possibilità di contestare le conclusioni del consulente anche in comparsa conclusionale. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali e declaratoria dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 1171 c.c. – Denunzia di nuova opera
- Art. 1172 c.c. – Denunzia di danno temuto
- Art. 2055 c.c. – Responsabilità solidale
- Art. 360 c.p.c. – Sentenze impugnabili e motivi di ricorso