Inammissibile il ricorso per omessa specifica allegazione della data di inizio del corso di specializzazione (Cass. civ. Sez. 3 n. 1787 del 26.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che non censuri specificamente la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sulla carenza dell’atto di appello quanto alla puntuale allegazione della data di inizio del corso di specializzazione e alla specifica indicazione dei documenti prodotti. La produzione in sede di legittimità di un certificato attestante tale data, ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ., è insostenibile quando il documento avrebbe potuto e dovuto essere prodotto tempestivamente nei gradi di merito.
Il Fatto
Una dottoressa, risultata iscritta alla scuola di specializzazione in ostetricia e ginecologia nell’anno accademico 1981-1982, convenne in giudizio le Amministrazioni statali per ottenere il riconoscimento dell’inadempimento dello Stato italiano al recepimento delle direttive comunitarie in materia di remunerazione dei medici specializzandi, con la condanna al pagamento di una somma per ogni anno accademico.
Il Tribunale rigettò la domanda, ritenendo che, avendo iniziato il corso prima dell’anno accademico 1983-1984, la ricorrente non avesse diritto ad alcun compenso. La Corte d’appello, investita del gravame, ne dichiarò l’inammissibilità, rilevando la mancata specifica allegazione della data di inizio del corso, non antecedente al 29 gennaio 1982, e l’omessa indicazione dell’indice del fascicolo di parte in cui rinvenire i documenti.
La Motivazione della Corte
La ricorrente, nel motivo unico, ha lamentato la violazione di plurime disposizioni costituzionali, comunitarie e interne, nonché dei principi affermati dalle Sezioni Unite n. 20278 del 2022, deducendo che la sentenza impugnata si fondava su un orientamento giurisprudenziale poi superato, e producendo in cassazione un certificato universitario attestante l’effettiva data di inizio del corso.
La Corte di cassazione ha preliminarmente osservato che la sentenza impugnata aveva dichiarato l’inammissibilità dell’appello per l’assoluta carenza, nell’atto di gravame, della specifica allegazione della data di inizio del corso, requisito indispensabile per valutare la spettanza della remunerazione. Tale ratio decidendi non è stata oggetto di alcuna contestazione da parte della ricorrente, che si è limitata a richiamare il superamento del precedente orientamento giurisprudenziale senza confrontarsi con il difetto rilevato dalla Corte territoriale.
Con riferimento alla documentazione prodotta per la prima volta in sede di legittimità, la Corte ne ha rilevato l’evidente insostenibilità ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ., trattandosi di un documento che avrebbe potuto e dovuto essere prodotto fin dal primo grado di giudizio. La produzione tardiva, lungi dal sanare l’originaria carenza, ha fornito indiretta conferma della fondatezza delle argomentazioni della Corte d’appello.
La Corte ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile, dando atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
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Nota della Redazione
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