Art. 758 c.c. Garanzia tra coeredi
I coeredi si devono vicendevole garanzia per le sole molestie ed evizioni derivanti da causa anteriore alla divisione. La garanzia non ha luogo, se è stata esclusa con clausola espressa nell’atto di divisione, o se il coerede soffre l’evizione per propria colpa. Funzione della norma L’art. 758 c.c. si colloca nel Capo IV del Titolo…