La cointestazione con animus donandi integra donazione indiretta, non soggetta ad atto pubblico (Cass. civ. Sez. 2 n. 20233 del 16.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La cointestazione di un conto corrente, con firme e disponibilità disgiunte, alimentato con somme di denaro o strumenti finanziari appartenenti a uno solo dei cointestatari, ove sorretta da animus donandi e finalizzata all’arricchimento dell’altro, integra una donazione indiretta, realizzata per il tramite del contratto di deposito bancario. Tale fattispecie, ai sensi dell’art. 809 c.c., non è soggetta all’onere formale dell’atto pubblico richiesto dall’art. 782 c.c., ma soltanto alle forme prescritte per il negozio tipico utilizzato. L’accertamento dell’esistenza dell’animus donandi costituisce valutazione di fatto riservata al giudice di merito, il cui sindacato in sede di legittimità è inammissibile ove non colga un vizio di motivazione.
Il Fatto
La ricorrente conveniva in giudizio l’ex amico, già nominato suo erede universale, per sentir dichiarare la nullità per difetto di forma di due attribuzioni patrimoniali: il trasferimento di fondi obbligazionari per un controvalore di circa € 300.000,00 e un successivo bonifico di € 135.000,00 con causale “donazione ristrutturazione”, entrambi confluiti su un conto cointestato con firme disgiunte. La somma era destinata alla ristrutturazione di un immobile di proprietà del beneficiario. Il Tribunale di Pavia accoglieva la domanda di ripetizione, qualificando le attribuzioni come donazioni dirette nulle per mancanza dell’atto pubblico. La Corte d’appello di Milano, invece, riformava la decisione, inquadrando le elargizioni nella categoria delle donazioni indirette, escluse dall’onere della forma solenne. La soccombente proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha scrutinato congiuntamente i primi tre motivi, tutti incentrati sulla violazione degli artt. 769, 782 e 2699 c.c., per aver la Corte territoriale escluso la natura di donazione diretta delle attribuzioni in contestazione. La ricorrente sosteneva che la cointestazione non avesse attitudine traslativa e che ogni negozio compiuto con animus donandi richiedesse la forma dell’atto pubblico. La Corte ha ritenuto le censure inammissibili, poiché tendenti a una diversa ricostruzione del fatto, non consentita in sede di legittimità.
Il Collegio ha ribadito il principio consolidato per cui le donazioni dirette richiedono l’atto pubblico ex art. 782 c.c., mentre quelle indirette sono soggette solo alle forme del negozio tipico impiegato, non essendo l’art. 782 richiamato dall’art. 809 c.c. Ha quindi valorizzato la sentenza impugnata, la quale aveva accertato la sussistenza dell’animus donandi sulla base delle stesse dichiarazioni della disponente e della causale del bonifico, qualificando la cointestazione come strumento per realizzare una liberalità non donativa.
La Corte ha richiamato il proprio consolidato orientamento, ivi incluse le Sezioni Unite n. 18725 del 2017, secondo cui la cointestazione con disponibilità disgiunte di somme appartenenti a un solo correntista, sorretta dal solo scopo di liberalità, realizza una liberalità indiretta attraverso il contratto di deposito bancario. Ne consegue che la censura, contestando la qualificazione giuridica di atti la cui ricostruzione fattuale era stata compiuta dal giudice di merito, si risolveva in un’inammissibile istanza di revisione del convincimento del giudice.
Quanto al quarto motivo, relativo alla condanna alle spese ex art. 92 c.p.c., la Corte lo ha dichiarato infondato, ricordando che il sindacato di legittimità sulle spese è limitato alla verifica che esse non siano poste a carico della parte totalmente vittoriosa, mentre la mancata compensazione non richiede motivazione. Il ricorso è stato integralmente respinto con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 769 c.c. – Definizione
- Art. 782 c.c. – Forma della donazione
- Art. 809 c.c. – Norme sulle donazioni applicabili ad altri atti di liberalità
- Art. 2699 c.c. – Atto pubblico
- Art. 92 c.p.c. – Condanna alle spese per singoli atti. Compensazione delle spese