Art. 586 c.c. Acquisto dei beni da parte dello Stato
In mancanza di altri successibili, l’eredità è devoluta allo Stato. L’acquisto si opera di diritto senza bisogno di accettazione e non può farsi luogo a rinunzia. Lo Stato non risponde dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni acquistati. Funzione di chiusura della norma La successione dello Stato costituisce, nel sistema della…