Art. 459 c.c. Acquisto dell’eredità
L’eredità si acquista con l’accettazione. L’effetto dell’accettazione risale al momento nel quale si è aperta la successione. L’art. 459 c.c. stabilisce il meccanismo con cui si diventa effettivamente eredi: non basta essere chiamati all’eredità, occorre accettarla. È la norma che separa la mera “offerta” dell’eredità (la delazione, disciplinata dall’art. 457 c.c.) dal suo acquisto vero…